La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutta l’Italia è diventata realtà. È stato di recente pubblicato in Gazzetta ufficiale, la n. 81 del 7 aprile scorso, l’elenco delle opere che non richiedono un titolo abilitativo, ovvero Cil, Cila, Scia o permesso di costruire.
Un provvedimento che ha come obiettivo quello di fare chiarezza alle diverse interpretazioni di regioni e comuni, i quali indicavano l’adozione di comportamenti per i cittadini spesso fra di loro in contrasto. Quanto indicato ora in Gazzetta ufficiale si applicherà senza bisogno di ulteriori atti di recepimento.
La decisione di trasparenza su un aspetto spesso oggetto di controversia, consente anche un forte impulso all’economia, in quanto tante volte i lavori venivano rinviati o annullati per l’incertezza sulla loro esecutività.
IL PROVVEDIMENTO
Si attua così un precedente dispositivo di legge del 2016, il quale già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi. Infatti, già nella tabella del 2016, risultano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, l’eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d’arredo.
Praticamente, vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma anche gazebo e pergolati. Una semplificazione che riguarderà anche l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il provvedimento interviene anche sulle barriere architettoniche. Ad esempio, nei centri storici, le barriere architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta nei 60 centimetri. Inoltre, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica nei centri storici solo se le opere stesse sono invisibili da aree pubbliche.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Anche per questi interventi per i quali non è più necessario alcun permesso, resta comunque fattibile, la possibilità di richiedere le detrazioni fiscali.
Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite relativo bonifico.
Dott. Antonio Begliutti
Commercialista
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