di Antonio Begliutti*
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Il prossimo 16 giugno è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto della nuova Imu.
L’Imu rappresenta la voce tra i tributi più importanti quando si parla di entrate dei Comuni. Il bilancio finanziario di ogni Comune trae beneficio in modo particolare dei versamenti effettuati da chi è tenuto al pagamento dell’Imu.
L’IMPOSTA NEL 2020
Con l’anno in corso sono state introdotte variazioni riguardo questa imposta comunale.
Al fine di evitare possibili errori, solo per il 2020, l’acconto si versa in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019 a titolo di Imu e Tsi. Tuttavia, in tutti i casi in cui la posizione immobiliare è cambiata rispetto al 2019, il contribuente può determinare l’acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi 6 mesi del 2020, applicando le aliquote della precedente Imu, senza sommare l’aliquota Tasi 2019.
DECRETO RILANCIO ITALIA
Con il decreto Rilancio, oltre a eliminare l’acconto Imu per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari, viene lasciata ai Comuni la decisione di differire la prima rata, causa Covid-19: pertanto, per accertare l’effettiva scadenza di pagamento al 16 giugno 2020, i contribuenti dovranno consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli Comuni.
Infatti il decreto Rilancio non ha direttamente deciso di stabilire differimenti generalizzati della scadenza del primo acconto Imu, poiché ciò avrebbe determinato la necessità, da parte dello Stato, di fornire a tutti i comuni la liquidità necessaria a supplire a tale posticipazione, magari anche con riferimento a enti nei quali l’emergenza da Covid-19 non ha inciso in modo significativo.
La scelta è stata pertanto nel senso di lasciare la decisione alle singole amministrazioni comunali, nel rispetto dei poteri previsti dalla legge.
Va ricordato in realtà che con proprio regolamento comunale, i comuni possono disporre “differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.
LE NOVITA’ DEL DECRETO RILANCIO
Per i soggetti più gravemente colpiti dalla crisi, l’acconto IMU non sarà dovuto.
Il D.L. n. 34/2020, ha di fatto stabilito una specifica esenzione per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi e per gli stabilimenti termali, ma anche per gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano sempre con i gestori.
*Commercialista revisore contabile
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