Per Green Pass Base si intende la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Restano in vigore le esenzioni per i minori di 12 anni e coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono state individuate le esigenze essenziali e primarie per le quali sarà possibile accedere a specifici servizi anche se non si possiede un green pass.
In particolare, per quanto riguarda gli uffici comunali, tali esigenze sono riferite a: esigenze di sicurezza – è consentito l’accesso senza green pass all’ufficio della polizia locale per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e attività di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia – è consentito l’accesso senza green pass all’ufficio sociale esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati, richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta’ o incapaci, svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.
Il mancato rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde comporta una sanzione da 400 a 1000 euro.
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