Dal prossimo anno i datori di lavoro che si trovano in area cassa integrazione guadagni straordinaria e che versano il relativo contributo, se compieranno licenziamenti collettivi di personale, saranno tenuti a pagare un ticket sui licenziamenti molto più elevato.
LA NUOVA NORMA
Il provvedimento è contenuto nell’ultima parte dell’articolo 20 del disegno di legge di bilancio 2018 dello Stato, il quale prevede che il contributo sia pari non più al 41% del massimale Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego), ma all’82 per cento.
La tassa sui licenziamenti, si ricorda, è stata introdotta dalla riforma Fornero ed è dovuta dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato.

LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
Attualmente l’importo massimo riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi, è pari a 1.470 euro, corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi.
Il rincaro della percentuale di calcolo raddoppia il contributo, facendolo divenire pari a 979,9 euro per anno che, riferito a 36 mesi, diventa 2.940 euro.
Il calcolo del contributo deve tenere conto dell’anzianità del lavoratore contenente anche i periodi di occupazione con contratto a termine, qualora il rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato.
L’obbligo di versamento della particolare contribuzione riguarda tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche particolari come il part time o il lavoro intermittente.
DIRITTO DEL LAVORATORE
Riguardo all’obbligo contributivo, esiste una sostanziale, generale obbligatorietà in tutti i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro fa nascere, anche solo teoricamente, il diritto del lavoratore cessato alla percezione della Naspi, a prescindere dalla reale fruizione della stessa.
Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. La somma, da pagare in unica soluzione, non è comunque dovuta per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» previsti dall’articolo 4 della legge 92/2012.
Occorre inoltre evidenziare che il ticket sui licenziamenti non è rateizzabile anche se lo stesso può, ovviamente, rientrare (insieme agli altri contributi dovuti) tra le somme oggetto di rateazione concessa dall’Inps sulla base della normativa vigente.
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