L’avviso del Servizio Edilizia Privata è rivolto in particolare ai tecnici e a coloro che hanno presentato allo sportello SUAPE delle pratiche edilizie secondo le disposizioni del cosidetto “Piano Casa” (Legge regionale 8/2015) negli articoli specificati di seguito e non abbiano provveduto a comunicare l’inizio dei lavori entro il 28/01/2022.
Per effetto della pubblicazione (in data 28/01/2022) della sentenza della Corte Costituzionale n.24/2022 del 29/11/2021, tutti gli interventi edilizi riconducibili agli articoli 30-31-32-33-34-35-36-37 della Legge Regionale n.8/2015 e ss.mm.ii. (cosiddetto “piano casa”) sono sospesi, privati di efficacia e non attuabili.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022, al punto 12 del dispositivo, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 17 della L.R. 1/2021 e del differimento dei termini ivi contenuti.
Pertanto l’intero Titolo II capo I della L.R. 8/2015 è, allo stato attuale privo di efficacia in quanto norma decaduta per decorrenza dei termini di validità e per dichiarata illegittimità costituzionale
Per tutto quanto sopra detto e considerato, tutte le pratiche di edilizia privata riconducibili alle norme decadute del Titolo II Capo I della legge 8/2015 (articoli 30-31-32-33-34-35-36-37) in corso di definizione sul portale SUAPE, dovranno essere archiviate in quanto per esse non sarà più possibile procedere con l’esame delle istanze e con il dei titoli edilizi richiesti.
Si precisa altresì che per tutte le pratiche della stessa tipologia e riconducibili ai medesimi articoli di legge ora decaduti che risultano definite nel portale SUAPE con il rilascio dei titoli edilizi richiesti ovvero per le quali siano stati già acquisiti dai cittadini i relativi titoli edilizi necessari e per le quali non si sia già proceduto alla presentazione e trasmissione della formale comunicazione di inizio lavori con l’invio del modello F3 del SUAPE, prima del 28/01/2022 (data di pubblicazione della sentenza), per comunicare ed effettuare l’inizio (effettivo) dei lavori, a far data dal 28.01.2022, non potranno essere attuate ed eseguite le relative opere in quanto il titolo edilizio, comunque denominato, è decaduto per sopravvenuta disposizione legislativa e-o giudiziaria ai sensi dell’art.15 comma 4 del D.P.R. 380/2001.
Qualora il titolare (direttamente o per il tramite del procuratore nominato con il modello F-15) del titolo edilizio in argomento comunque denominato proceda o abbia proceduto ugualmente alla comunicazione di inizio lavori, in data pari o successiva al 28/01/2022, l’amministrazione comunale procederà alla sospensione immediata dei lavori con emissione di successiva ordinanza di sospensione dei lavori in quanto gli eventuali lavori in corso di esecuzione avviati sono privi di titolo edilizio valido ed efficace e per tanto da considerarsi “abusivi”.
Per ogni ulteriore informazione si invitano i tecnici procuratori e i titolari dei titoli edilizi in argomento a non procedere con l’attuazione di titoli decaduti e non più validi e a rivolgersi agli uffici comunali del Settore Edilizia Privata, per valutare le successive procedure da adottare per il proseguo delle attività.
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