Dal prossimo 5 aprile 2018 sarà applicabile in Italia l’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. E’ quanto previsto dal decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017.
LA NORMATIVA
La nuova normativa peraltro prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per lo smaltimento delle etichette già stampate senza l’informazione relativa all’ubicazione dello stabilimento produttivo o di confezionamento, e ciò comunque fino all’esaurimento delle scorte dei prodotti aventi tale etichetta.
Una volta decorso il periodo transitorio di 6 mesi, le etichette dei prodotti alimentari destinati al consumatore dovranno recare la menzione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento se diverso, tramite l’indicazione della località ove si trova lo stabilimento stesso e anche del suo indirizzo, qualora l’indicazione della località non sia sufficiente ad identificare in modo semplice e immediato l’impianto produttivo.
LE SANZIONI E LE ECCEZIONI
In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15mila euro.
La legge prevede comunque delle eccezioni al predetto obbligo di indicazione in etichetta del luogo di produzione o di confezionamento, qualora la sede dello stabilimento di produzione coincida con quella dell’operatore responsabile; quando la confezione riporti un marchio di identificazione o una bollatura sanitaria; quando l’indicazione della sede dello stabilimento sia ricompresa nel marchio.
L’obbligo indicato non si applica al vino nelle sue diverse articolazioni, in quanto tali prodotti venduti devono indicare da tempo le informazioni che ora sono estese anche agli altri prodotti alimentari.
L’OBIETTIVO E LE CRITICITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Il nuovo obbligo è stato introdotto con la finalità di garantire una corretta e completa informazione al consumatore italiano.
L’introduzione di questa nuova normativa non è caratterizzata da assenza di rilievi critici. Dato che l’obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta non è previsto a livello europeo e rappresenta un vincolo applicabile solamente alle aziende che producono o confezionano in Italia, gli operatori nazionali del settore alimentare che dovranno conformarsi a questi nuovi obblighi subiranno inevitabili costi ed oneri aggiuntivi, i quali potrebbero poi tradursi in un aumento dei prezzi dei prodotti, con effetti a carico del consumatore finale.
Antonio Begliutti
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