di Giovanni Angelo Pinna
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Quella dell’evasione fiscale è una piaga e fenomeno ormai dilagante.
A dirlo non è soltanto il Ministero dell’Economia ma anche Papa Francesco in persona che, a inizio anno, si è espresso sul tema dell’evasione affermando, fra le altre, che <<Oggi, come ai tempi della Bibbia, chi riscuote le tasse rischia di essere percepito nella società come un nemico da cui guardarsi>>.
Per quanto all’evasione fiscale sulle vendite online (in Europa si stima che, ogni giorno, vengano evasi 2,25 miliardi di euro e, nel 2019, l’Italia occupava il primo posto dei paesi che evadono l’IVA maggiormente nell’Unione Europea) ci sono novità importanti.
La novità si chiama DAC7, pubblicata in Gazzetta nel marzo scorso con il Decreto Legislativo 32/2023.
Il DAC7, una normativa europea che mira a combattere proprio l’evasione fiscale online, su internet, in realtà è già attiva dallo scorso anno ma con questo nuovo Decreto si è provveduto ad ampliarla.
Lo scopo di questa normativa è quello di regolare tutte quelle procedure di scambio automatico di informazioni partendo da chi gestisce una piattaforma online.
Dal primo gennaio, è obbligo per i proprietari di attività che favoriscono le vendite online (i marketplace, di ogni tipo) quello di raccogliere una serie di informazioni di “chi vende nel loro portali” per poi verificare tutte quelle informazioni sul volume di affari generato da ogni venditore.
Con questa normativa, ora, per chi guadagna online cambiano le carte in tavola e, allo stesso tempo, cambiamenti importanti si riscontrano anche in chi offre a terzi la possibilità di vendere online (i gestori delle piattaforme di vendita).
Queste ultime, infatti, hanno l’obbligo di raccogliere (come prima) ma anche inviare (la novità) tutti i dati di tutti i loro venditori. Chi vende online in qualsiasi piattaforma/marketplace dichiarare e pagare l’IVA anche nel Paese in cui si trova il consumatore.
Le piattaforme che rientrano in questo gruppo sono, secondo la DAC7: tutte le piattaforme che stipulano un contratto con dei venditori mettendo a loro disposizione i propri sistemi e software raggiungibili da utenti finali per l’acquisto dei prodotti e servizi offerti e promossi dal venditore (Vinted, Ebay, Amazon, Facebook e Google Shopping, Airbnb, Booking ecc sono solo qualche esempio tra i più famosi).
Nessun obbligo per le piattaforme, sul singolo venditore, se questo non supera le 30 transazioni online e un totale di corrispettivi non superiore ai 2.000 euro.
Le persone segnalate sono sia i privati che le figure con una propria entità giuridica e, i dati, spaziano dal nome e cognome fino all’indirizzo principale, luogo e data di nascita fino ai dati più complessi delle aziende.
Le piattaforme saranno obbligate a chiudere ogni account venditore che non accetterà la condivisione di queste informazioni (nei contratti dovranno essere presenti specifiche clausole unilaterali) e le sanzioni (per l’omessa dichiarazione alla Agenzia delle Entrate) potranno variare da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro.
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